Il D.P.R. 412/93 suddivide il territorio nazionale in Zone Climatiche e la Città di Lecco risulta nella fascia climatica “Zona E”, per la quale sono in vigore i seguenti disposti normativi (D.P.R. 74/2013)
• gli impianti termici possono essere fatti funzionare, tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorrno, per complessive 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. Al di fuori di tale periodo gli impianti possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime; ovvero per un massimo di 7 ore giornaliere
• la temperatura degli ambienti (calcolata come media ponderata delle temperature dell’aria misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare), non deve superare:
1. i 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
2. i 20 °C +2 °C di tollerenza per tutti gli altri edifici.
I sindaci, con propria Ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonchè stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili
Nel Comune di Lecco dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016 è in vigore il provvedimento per il contenimento dell’inquinamento atmosferico:
TESTO ORDINANZA N.75 DEL 13/10/2015
Principali contenuti del provvedimento:
• riduzione della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale come segue:
o gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive 13 ore giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) a partire dal 15 ottobre 2015 sino al 15 aprile 2016.
• riduzione del valore massimo delle temperature all’interno delle unità immobiliari di un grado centigrado, come segue:
o la temperatura degli ambienti non deve superare:
 i 17 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 i 19 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.