Revoca della propria Ordinanza n.75 del 13.10.2015
“PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICOMPIANTI TERMICI”
a) la riduzione della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale come segue:
gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive 13 ore giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).
b) la riduzione del valore massimo delle temperature all’interno delle unità immobiliari di un grado centigrado, come segue:
la temperatura degli ambienti non deve superare:
– i 17 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
– i 19 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.