COSA DEVE SAPERE UN CONDOMINO PRIMA DI CHIEDERE IL DISTACCO DALL’ IMPIANTO CENTRALIZZATO
È in vigore dal 2013 la possibilità per chi vive in condominio di potersi distaccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato e questo grazie all’entrata in vigore della riforma del condominio, la Legge 11 dicembre 2012, n. 20.
l’IMPIANTO CENTRALIZZATO E’ SOGGETTO ALL’.ART.1118, comma 4 del c.c.
La Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha così modificato l’articolo 1118 comma IV del Codice Civile: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’ impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
IN SINTESI L’ART.1118 STABILISCE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
– UN CONDOMINO CHE SI DISTACCA DEVE FORNIRE PROVA CHE DAL SUO DISTACCO NON DERIVI SQUILIBRI ALL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO O AGGRAVI DI SPESA GLI ALTRI CONDOMINI E PER QUESTO DOVRA’ A SUE SPESE PRESENTARE UNA RELAZIONE TECNICA FATTA DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO.
-VA FATTA UNA PREVENTIVA COMUNICAZIONE IN ASSEMBLEA DI CONDOMINIO PRESENTANDO LA DOCUMENTAZIONE TECNICA CHE COMPRAVA L’ ASSENZA DI PREGIUDIZIO TECNICO ED ECONOMICO PER GLI ALTRI CONDOMINI-UTENTI
-SOLO SE L’ ASSEMBLEA DI CONDOMINIO AUTORIZZA IL DISTACCO SULLA BASE DI UNA PROPRIA VALUTAZIONE, PUO’ ESSERE OMESSO L’ ONERE DELLA PROVA NEL MANCATO SQUILIBRIO DELL’IMPIANTO.
-IL CONDOMINO DEVE COMUNQUE CONTINUARE A PAGARE LE SPESE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ED EVENTUALE MESSA A NORMA
-QUALORA IL SUO DISTACCO PROVOCHI NOTEVOLI SQUILIBRI DI FUNZIONAMENTO O AUMENTI LA SPESA AGLI ALTRI CONDOMINI , IL CONDOMINIO PUO’ CHIEDERE IL RIPRISTINO DELL’ IMPIANTO COM’ ERA IN PRECEDENZA E QUESTO OVVIAMENTE COMPORTEREBBE SPESE ONEROSE.