Pubblicati il 18 novembre due regolamenti in materia di certificazione per lo svolgimento di attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati: gli obblighi scattano dal 1 luglio 2017.
Il 18 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla G.U.C.E. tre regolamenti europei in materia di FGAS che fanno seguito al regolamento 517/2014, due dei quali significativi in relazione al Registro FGAS.
I regolamenti emanati sono:
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra .
Il Regolamento 2015/2066 estende l’ambito di applicazione del precedente regolamento 305/ 2008, che viene abrogato ed il cui contenuto è integramente ripreso nel nuovo regolamento.
In particolare devono ottenere la certificazione le persone addette all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione, alla riparazione, alla disattivazione di commutatori elettrici (dispositivi utilizzati per la generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica ) contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi. In precedenza il regolamento era applicabile unicamente al personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
Il regolamento 2066 non coinvolge le imprese.
Il Regolamento 2015/2067 estende l’ambito di applicazione del precedente regolamento 303 (che viene abrogato ed il cui contenuto viene integramente ripreso nel nuovo regolamento).
In particolare (in grassetto le modifiche):
Devono ottenere la certificazione le persone che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento (ovvero chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra) in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Oltre all’attività di smantellamento, precedentemente non prevista in maniera esplicita, le persone dovranno ottenere il certificato per svolgere le attività anche su celle frigorifero di autorcarri e rimorchi frigorifero (mentre l’ambito di applicazione del Regolamento 303 riguardava unicamente le apparecchiature fisse).
Devono ottenere la certificazione le imprese che svolgono, per terzi, attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento in relazione a apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
L’obbligo di certificazione non è esteso alle imprese che operano su celle frigorifero e i rimorchi.
Vanno evidenziati due aspetti:
– il Regolamento 517/2014 stabilisce che i certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
– I programmi di certificazione e formazione non sono ancora stati adeguati .
Le scadenze sono le seguenti
Entro il 1/1/2017
Gli Stati Membri notificano alla Commissione gli organismi di certificazione, ai sensi dei regolamenti 2066 e 2067.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi di certificazione e di formazione, ai sensi del Regolamento 517/2014.
Entro il 1/7/2017
Le persone dovranno ottenere i relativi certificati.